Safeguarding Policy

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DELLA SCUOLA ITALIANA NORDIC WALKING ASD (SINW)

(Modello Organizzativo di Gestione e Controllo in formato Pdf)

 INDICE

  1. Definizioni

  2. Premessa

  3. Parte Generale

  4. Parte Speciale

  5. Sistema Sanzionatorio

  6. Organigramma

  7. Modifiche ed aggiornamento

  8. Disposizioni Finali

  

DEFINIZIONI

Codice di Condotta o Codice di Condotta per la Safeguarding: indica il “Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” previsto dalla Normativa Safeguarding come infra definita e disciplinato nel dettaglio dagli articoli 10 e seguenti delle Linee Guida, come infra definite.

Decreto 231: indica
il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.” e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto Whistleblowing:
indica il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 per l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Linee Guida :
indica le Linee Guida adottate dalla Federazione di appartenenza (ASI) per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Modello 231 o MOG 231:
indica il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex Decreto 231.

Modello o Modello per la
Safeguarding o MOC per Safeguarding o MOC Safeguarding:
indica il “Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva” ex Normativa Safeguarding.

Normativa Safeguarding:
indica (i) le Linee Guida , unitamente al (ii) Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39 per l’“Attuazione dell’articolo 8 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, alla (iii) Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti.

Organizzazioni o Enti o
Affiliati:
le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche tenute all’adozione, ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta in conformità alle Linee Guida.

Responsabile Safeguarding:
soggetto responsabile di vigilare sull’efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, come infra definiti, nonché prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Ricevente: soggetto identificato appositamente per la ricezione delle Segnalazioni, come infra definite.

Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione.

Segnalato: soggetto
cui il Segnalante attribuisce la commissione delle irregolarità, non conformità o comportamenti impropri oggetto della Segnalazione.

Segnalazione:
comunicazione rivolta ai Riceventi delle Segnalazioni secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione delle Segnalazioni.

Sistema di Gestione delle
Segnalazioni
: indica un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l’altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.

Vittimizzazione Secondaria:
qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nei confronti dei tesserati che abbiano in buona fede:

presentato una Segnalazione;

manifestato l’intenzione di presentare una Segnalazione;

assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

 PREMESSA

Il diritto principale dei Soci e dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, e di essere protetti da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e qualsiasi altra forma di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dall’origine etnica, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione economica, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. La priorità assoluta è il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati, che prevale anche sui risultati sportivi.

Con questo documento la Scuola Italiana Nordic Walking ASD (SINW)  intende dare attuazione ai principi sopra citati per garantire effettivamente le esigenze di tutela stabilite, garantendo a tutti lo svolgimento dell’attività sportiva in un ambiente consono, degno e rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

Adozione del modello di organizzazione e controllo

Premesso quanto sopra, nell’ottica della pianificazione e gestione della propria attività tesa alla tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati, la SINW ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, approvato con delibera del proprio organo amministrativo.

Il coinvolgimento delle strutture organizzative

L’effettività e l’efficacia del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding possono essere garantite solo con la cooperazione di tutte le strutture organizzative della SINW.

Tante più persone sono coinvolte nel processo di organizzazione e gestione del rischio di condotte lesive, tanto più alta è la probabilità di individuare e prevenire potenziali violazioni e, dunque, più efficiente il sistema di prevenzione.

Il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative è dunque essenziale per ridurre il rischio di comportamenti non conformi, implementando la diffusione della consapevolezza sulle politiche, le norme e i regolamenti adottati.

Il MOC Safeguarding

Per prevenire il rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione, in qualsia forma, il MOC Safeguarding si compone di una:

PARTE GENERALE

Nella quale sono descritti il contenuto della Normativa Safeguarding, le finalità e gli obiettivi del Modello per la Safeguarding, l’ambito di applicazione ed i soggetti destinatari del Modello per la Safeguarding, gli elementi costituivi del Modello, l’approccio metodologico adottato per la redazione del Modello, l’individuazione delle condotto di abuso, violenza e discriminazione  nonché l’individuazione delle specifiche situazioni di rischio, le caratteristiche del Responsabilie Safeguarding, nomina,  responsabilità,  compiti, doveri e funzioni dello stesso.

PARTE SPECIALE

Contenente l’individuazione di specifiche norma di condotta, le regole ed i protocolli ritenuti adeguati a mitigare il rischio di commissione di ogni condotta vietata.

3 PARTE GENERALE

3.1  La Normativa Safeguarding

L’art. 16 del D. Lgs. 28 Febbraio 2021, n. 39 si pone l’obiettivo di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “safeguarding”.

A tal fine, la norma ha introdotto:

  1. innanzitutto l’obbligo per le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associative, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di redigere entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi entro il termine del 31 Agosto 2023), delle apposite linee guida per la predisposizione, da parte degli affiliati, di Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, o orientamento sessuale;
  2. il correlato obbligo per le Associazioni e le Società sportive professionistiche e dilettantistiche affiliate di adottare propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformi alle Linee Guida emanate dell’ente di affiliazione entro il 31.08.2024.

Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha istituito “l’Osservatorio permanente Coni per le Politiche di Safeguarding”, che ha adottato i Principi Fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Nel quadro normativo di riferimento deve inoltre citarsi il nuovo comma 7 dell’art. 33 della Costituzione della repubblica italiana, comma introdotto dall’art. 1, comma 1, L. cost. 26.9.2023 n. 1, pubblicata in G.U. 7.10.2023 n. 235, ai sensi del quale “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

3.2 Le finalità e gli obiettivi

Il presente documento stabilisce e regola gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per motivi di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 commessi a danno dei Tesserati, specialmente se minori, all’interno della Scuola Italiana Nordic Walking ASD ” (di seguito denominata “Ente”).

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento sono allineate con le Linee Guida adottate da ASI attualmente in vigore e rappresentano l’insieme delle regole di condotta che tutti i membri dell’Ente devono seguire per:

  1. promuovere il diritto di tutti i Tesserati ad essere protetti da qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;
  2. favorire un ambiente inclusivo che garantisca la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, in particolare dei minori, assicurando uguaglianza ed equità, e valorizzando la diversità;
  3. rendere consapevoli i Tesserati dei propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
  4. identificare e attuare misure, procedure e politiche di salvaguardia adeguate, anche conformemente alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dalla ASI, per ridurre i rischi di comportamenti lesivi dei diritti, specialmente nei confronti dei Tesserati minori;
  5. gestire in maniera tempestiva, efficace e riservata le segnalazioni di abuso, violenza e discriminazione, proteggendo i segnalanti;
  6. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolare, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
  7. incoraggiare la partecipazione dei membri dell’Ente alle iniziative organizzate dalla ASI nell’ambito delle politiche di salvaguardia;

h. garantire la partecipazione attiva di tutti coloro che sono coinvolti in qualsiasi funzione o titolo nell’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di salvaguardia dell’Ente.

3.3  I Destinatari

Il Modello si rivolge a tutti i soggetti (i “Destinatari”) come di seguito individuati:

  1. tutti i soci e tesserati della SINW;
  2. tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la SINW o comunque partecipino alla sua attività (ad es. dirigenti, atleti, tecnici, ecc.);
  3. genitori e tutori;
  4. il personale dipendente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti).

3.4  Gli elementi costitutivi del Modello

Il Modello Safeguarding adottato dalla SINW è costituito dal presente documento articolato nella Parte Generale e nella Parte Speciale.

Ne costituisce parte integrante anche il Codice di Condotta per la Safeguarding.

3.5  Approccio metodologico adottato per la redazione del Modello

Il Modello è stato elaborato tenendo conto delle caratteristiche specifiche della SINW e della sua struttura, nonché della sua natura e dimensioni.

Resta inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della SINW

3.6  L’individuazione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione

La SINW, tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, ha valutato di essere esposta al rischio di commissione di tutte le condotte di abuso, violenza e discriminazione:

  • abuso psicologico;
  • abuso fisico;
  • molestia sessuale;
  • abuso sessuale;
  • negligenza;
  • incuria;
  • abuso di matrice religiosa;
  • bullismo e cyberbullismo;
  • comportamenti discriminatori.

3.7  L’individuazione delle specifiche situazioni di rischio

Tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, la SINW ha altresì valutato che le principali situazioni nelle quali è esposta al rischio di commissione di una qualsiasi forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

SITUAZIONI SPECIFICHE DI RISCHIO
Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica
Viaggi, trasferte e pernotti
Trattamenti e prestazioni sanitarie
Manifestazioni sportive di qualsiasi livello
Relazioni personali
Attività correlate (es. utilizzo di social network)
Riunioni e/o meeting anche on line

3.8  La valutazione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione

Per ciascuna condotta individuata, la SINW valuta il proprio grado di esposizione al rischio prendendo in considerazione sia la probabilità di accadimento che il potenziale impatto.

Ai fini della valutazione della probabilità di accadimento si potrà tener conto dei seguenti indici:

  • la frequenza delle situazioni specifiche in cui le condotte potrebbero verificarsi (per esempio situazioni che comportano un contatto fisico ravvicinato);
  • la storicità: eventi simili che si sono già riscontrati nel contesto della SINW (circostanza che aumenta il grado di probabilità) o in altre organizzazioni o sono riscontrati in letteratura;
  • la presenza di soggetti già coinvolti in eventi simili anche in altre organizzazioni.

Ai fini del calcolo dell’impatto si potranno prendere in considerazione a titolo esemplificativo:

  • la natura delle possibili conseguenze della condotta;
  • il numero di persone coinvolte al verificarsi della condotta vietata;
  • la possibilità di intervento prima dell’accadimento dell’evento;
  • la minore età, condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima;

la prevedibilità delle conseguenze.

3.9  Il Responsabile Safeguarding

È nominato il Responsabile Safeguarding con lo scopo di vigilare sull’efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Compiti

Al Responsabile spettano i seguenti compiti:

  • attività di monitoraggio:
      – per la verifica dell’idoneità del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e della loro effettività e dell’adeguatezza nel tempo;
      – per la vigilanza sul funzionamento del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e sulla loro osservanza da parte di tutti di Destinatari;
  • attività di impulso per l’aggiornamento del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding:
      – inoltra, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding agli organi di amministrazione della SINW e verifica successivamente l’attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate
      – monitora annualmente l’adeguatezza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, sviluppando e attuando piani di azioni ove siano riscontrate criticità
  • funzione consultiva;
  • adozione di provvedimenti di quick – response;
  • gestione della trasmissione delle informazioni (flussi informativi) in entrata e in uscita;
  • gestione delle Segnalazioni;
  • cura della formazione;
  • attivazione del procedimento sanzionatorio: il Responsabile Safeguarding, accertata la violazione del MOC Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, ne dà comunicazioni alle funzioni competenti della SINW, previa proposizione della sanzione disciplinare da comminare, al fine di attivare il procedimento sanzionatorio;
  • collaborazione con tutte le strutture e/o commissioni della SINW;
  • collaborazione con gli altri organi federali e le autorità esterne.


Poteri

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati in precedenza ed in ottemperanza con quanto disposto delle Linee Guida, al Responsabile Safeguarding spetta il potere di:

  • accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto comunque della normativa sul trattamento dei dati personali;
  • effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche, audizioni e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
  • avvalersi, nell’esercizio delle proprie funzioni e attività, del supporto tecnico delle funzioni interne alla SINW;
  • favorire la collaborazione dei socie, dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.

Doveri

Il Responsabile Safeguarding ha il dovere di:

  • promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della ASI nell’ambito dell’Ente, nonché l’osservanza e l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
  • adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché qualsiasi iniziativa di sensibilizzazione che ritenga utile e opportuna;
  • segnalare al Safeguarding Officer della ASI eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
  • rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti ASI;
  • formulare proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
  • valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, sviluppando e attuando un piano d’azione basato su tale valutazione per risolvere le criticità riscontrate;
  • partecipare all’attività formativa organizzata dalla ASI.
  • documentare la propria attività e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all’espletamento dei suoi compiti;
  • rispettare gli obblighi di riservatezza.

Requisiti

Il Responsabile Safeguarding deve essere scelto per la sua moralità, competenza e possedere caratteristiche autonomia e indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale.

In particolare deve possedere i seguenti requisiti:

  1. non aver riportato condanne penali, anche non definitive, per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa), 604-ter (circostanze aggravanti), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni);
  2. non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  3. aver seguito eventuali corsi di aggiornamento previsti dalla ASI e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti degli organismi sportivi affilianti.

Nomina e durata della carica

Il Responsabile Safeguarding è nominato dal Consiglio Direttivo della SINW e dura in carica 1 (un) anno e puo essere riconfermato.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding rimane in carica fino alla nomina del proprio successore, salvo quanto successivamente previsto.

La cessazione dalla carica può essere determinata oltre che dalla scadenza del termine, anche da rinuncia, revoca o morte del Responsabile Safeguarding. La revoca può avvenire per gravi irregolarità commesse dallo stesso, per perdita dei requisiti necessari alla sua nomina; la revoca deve avvenire con apposita delibera del Consiglio Direttivo della SINW, e deve essere tempestivamente comunicata al Sefaguarding Officer della ASI, unitamente alle motivazioni che hanno indotto a tale revoca.

La rinuncia da parte del Responsabile Safeguarding può essere esercitata in qualsiasi momento, salvo un congruo preavviso, e deve essere comunicata ai competenti organi della SINW per iscritto unitamente alle motivazioni che l’hanno determinata.

In caso di rinuncia o revoca del Responsabile Safeguarding il consiglio direttivo della SINW dovrà procedere immediatamente alla nomina di un sostituto e comunque non oltre il 30 giorni dalla revoca del precedente, provvedendo a darne opportuna conoscenza ai soci, tramite pubblicazione sulla home-page e nell’area riservata di ciascuno, nonché al Sefaguarding Officer della ASI.

Tracciabilità e trasparenza dell’attività

Il Responsabile Safeguarding deve mantenere un registro dettagliato di tutte le attività di formazione, segnalazioni ricevute e le eventuali azioni intraprese, al fine di facilitare anche la trasparenza e la rendicontazione, e permettendo anche di analizzare i dati nel tempo per individuare tendenze e sviluppare strategie preventive più efficaci.

Trasmissione delle informazioni agli altri organi

Il Responsabile Safeguarding deve interfacciarsi con il Consiglio Direttivo della SINW  per informarlo sullo stato di implementazione del Modello per la Safeguarding e su tutte le questioni rilevanti.

Pubblicità della nomina

La SINW rende pubblica la nomina del Responsabile Safeguarding, il nominativo e i suoi dati di contatto, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet se presente. La nomina del Responsabile viene inoltre comunicata alla competente Federazione o Ente di promozione sportiva.

 

4 PARTE SPECIALE

 4.1 Situazioni di rischio

Vengono in particolare individuate le seguenti situazioni di rischio:

Abuso psicologico
Situazioni specifiche di rischio individuate nella SINW nell’ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività sportiva ma anche al di fuori della stessa, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

  • imprecare verso un socio e/o tesserato, connotandolo come perdente e/o incapace per non aver portato a compimento l’attività di competenza o, nel caso di un atleta, per non avere gareggiato bene e non aver ottenuto risultati;
  • umiliare un socio e/o un tesserato o farlo sentire inadeguato anche a causa delle sue prestazioni;
  • prendersi gioco di un socio e/o tesserato anche incoraggiando altri soci e tesserati a prendersene gioco;
  • fare favoritismi tra soci e/o tesserati;
  • minacciare o maltrattare verbalmente un socio e/o un tesserato;
  • ignorare, escludere un socio e/o un tesserato;
  • criticare per l’aspetto fisico un socio e/o un tesserato;
  • agire con comportamenti inappropriati e violenti nel contesto associativo;
Abuso fisico
Situazioni specifiche di rischio individuate nella SINW nell’ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

  • colpire un socio e/o tesserato perché disturba;
  • obbligare un socio e/o tesserato a svolgere comunque l’attività di competenza anche se contro la sua volontà;
  • prescrivere e/o somministrare sostanze dopanti ai soci, ai tesserati e agli atleti.
Molestia sessuale
Situazioni specifiche di rischio individuate nella SINW nell’ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

  • fare commenti espliciti, volgari, a carattere sessuale ed in generale apprezzamenti fisici su un socio e/o tesserato;
  • fare battute sessuali che mettano a disagio il socio e/o tesserato;
  • ricercare un contatto fisico non necessario con un socio e/o tesserato senza consenso dello stesso;

Negligenza e incuria
Situazioni specifiche di rischio individuate nella SINW nell’ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

  • mancata supervisione socio e/o del tesserato (specie se minorenne), in occasione a titolo esemplificativo di trasferte, viaggi e pernottamenti;
  • non intervenire in caso di evidenti segnali di disagio e malessere socio e/o del tesserato (specie se minorenne);
  • non prestare le corrette e necessarie cure mediche in caso di infortunio o bisogno;
  • non prestare il necessario supporto psicologico e/o emotivo nel caso di evidente dimostrazione di segnali;

Abuso di matrice religiosa
Situazioni specifiche di rischio individuate nella SINW nell’ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

  • isolare un socio e/o tesserato a causa della propria fede religiosa o costringere un tesserato ad affrontare pregiudizi per la propria fede;
  • costringere i soci e/o tesserati a partecipare a pratiche religiose che non condividono;
  • impedire ai soci e/o tesserati di professare e praticare liberamente la propria fede religiosa ovvero della loro adesione ad una specifica fede religiosa;
Bullismo, cyberbullismo
Situazioni specifiche di rischio individuate nella SINW nell’ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

  • denigration, offendere con soprannomi denigratori, parolacce e/o insulti;
  • body-shaming, ovvero deridere qualcuno per l’aspetto fisico, attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni anche per il tramite di social media;
  • pubblicare online frasi o immagini che possono nuocere alla salute o allo sviluppo fisico (in caso di minorenni), mentale, psicologico, morale o sociale. Se la pubblicazione online riguarda materiale ritraente la vittima colpita da uno o più aggressori si parla di happy slapping o cyberbashing;
  • cyberstalking, che rappresenta la versione online del reato di stalking e che mira a molestare, minacciare e perseguitare l’altro, attraverso l’utilizzo di mezzi digitali di comunicazione;
  • exclusion, che consiste nell’allontanamento intenzionale di un tesserato da un gruppo (anche online, ad esempio da una lista di amici, da una chat etc.);
  • flaming, che avviene usualmente in rete e che mira a generare conflitti offendendo in pubblico la vittima con toni violenti e volgari;
  • harassment, riguarda il compimento di moleste effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole o comportamenti persistenti verso una singola persona, volti a causare disagio emotivo e psichico;
  • impersonation, che riguarda l’assunzione dell’identità in rete di un’altra persona mirata a danneggiare la vittima e la sua reputazione, compiendo azioni lesive a suo nome e sottraendo informazioni riservate al network di amici della stessa;
  • outing and trickery, consiste nella diffusione di informazioni ottenute dalla vittima in contesti intimi e molto personali. Pertanto, il cyberbullo potrebbe diffondere confidenze spontanee o immagini riservate della vittima su chat o sms. Talvolta, capita che il bullo convinca con l’inganno la vittima a condividere informazioni imbarazzanti per poi diffonderle ad altri utenti, oppure che minacci di farlo qualora la vittima non si dimostri pronta ad esaudire le sue richieste;
  • revenge porn, che consiste nella pubblicazione o diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona ivi rappresentata;
  • sexting, che riguarda l’invio attraverso i mezzi informatici di materiale eroticamente esplicito, come immagini, video, fotografie, testi scritti, audio, in cui vengono esplicitate intenzioni sessuali, senza il consenso della persona ritratta o al fine di recare un danno alla vittima.

 4.2 Regole di condotta

È compito dell’Ente organizzarsi in modo da realizzare gli obiettivi indicati in premessa, adeguando i propri comportamenti alle seguenti regole di condotta:

  1. garantire un ambiente basato su principi di uguaglianza e di rispetto della libertà, dignità e inviolabilità della persona, mantenendo un ambiente sano, sicuro ed inclusivo;
  2. riservare a ogni socio e/o Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzione di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
  3. condurre l’attività sportiva rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, socio e/o tesserato, considerando anche i suoi interessi e bisogni;
  4. prestare attenzione a eventuali situazioni di disagio, anche legate a disturbi alimentari, percepite o conosciute indirettamente, con particolare attenzione ai minori;
  5. In caso di minori segnalare immediatamente ogni circostanza rilevante ai responsabili genitoriali o tutori, o ai soggetti preposti alla vigilanza;
  6. consultare il Responsabile delle Politiche di Safeguarding dell’Ente in caso di sospetti di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
  7. mettere in atto iniziative adeguate per contrastare fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
  8. evitare contatti fisici tra soci, tesserati, atleti e tecnici o dirigenti;
  9. incoraggiare soci, tesserati, atleti, tecnici e dirigenti a usare un linguaggio appropriato ed evitare espressioni discriminatorie, sessiste o razziste;
  10. Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva, affrontando in modo proattivo eventuali comportamenti offensivi, manipolatori, minacciosi o aggressivi;
  11. richiedere ai master, tecnici e dirigenti di mantenere rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
  12. prevenire, durante corsi, allenamenti e gare, tutti i comportamenti sopra descritti tramite azioni di sensibilizzazione e controllo;
  13. evitare a coloro che assistono ai corsi, allenamenti, gare o eventi sportivi di astenersi da commenti che non riguardino la prestazione sportiva per evitare lesioni alla dignità e sensibilità delle persone;
  14. promuovere la rappresentanza paritaria di genere, rispettando la normativa applicabile;
  15. rendere consapevoli i soci e i tesserati dei propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
    • pubblicazione sulla home page della SINW e pubblicazione nell’area  riservata di ciascun socio del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche;
    • pubblicazione sulla homepage del sito della SINW del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
    • comunicazione, al momento dell’iscrizione, del tesseramento, ai soci e tesserati o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dall’Ente, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dall’Ente e delle procedure   da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding;
    • informazione ai soci, tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall’Ente per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

4.3  Tutela dei minori – Obblighi

Tutti coloro che, indipendentemente dalla forma del rapporto instaurato, svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

4.4  Il Sistema di Gestione delle Segnalazioni

Dovere di Segnalazione

Chiunque abbia conoscenza di una violazione del Modello Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding, o di comportamenti anche solo potenzialmente lesivi che potrebbero integrare una fattispecie di abuso, violenza o discriminazione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile Safeguarding tramite gli appositi canali di Segnalazione di seguito dettagliati.

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può consultare il Responsabile delle politiche di salvaguardia della SINW o in sua mancanza e/o negligenza rivolgersi direttamente al Safeguarding Office della ASI

Sono vietate le Segnalazioni manifestamente infondate e quelle effettuate in mala fede e costituiscono una violazione del presente Modello.

Sistema di Segnalazione

La Segnalazione può essere effettuata tramite i seguenti canali: all’indirizzo mail o numero telefonico indicato sul sito SINW.

Elementi della Segnalazione

La Segnalazione deve contenere:

  • una descrizione precisa dei fatti oggetto di Segnalazione;
  • l’indicazione del/i Segnalato/i quale/i persona/e responsabile/i della/e violazione/i oggetto della Segnalazione, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti;
  • l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;

tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all’accertamento della fondatezza della Segnalazione.

Soggetti Riceventi le Segnalazioni

Il soggetto Ricevente delle Segnalazioni è il Responsabile Safeguarding.

Il soggetto Ricevente le Segnalazioni che concernono il Responsabile Safeguarding è l’Avv.to Benedetto Pinto.

Modalità di gestione delle Segnalazioni

Il processo di gestione delle Segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

1) Analisi preliminare della Segnalazione

Il Ricevente la Segnalazione deve verificare che la stessa abbia ad oggetto comportamenti lesivi dei principi di condotta della SINW espressi nel Modello per la Safeguarding e nel Codice Condotta per la Safeguarding.

2) Adozione di provvedimenti di risposta immediata

In caso di necessità, il Ricevente la Segnalazione, in qualunque modo acquisita (anche tramite conoscenza diretta), adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria, anche in via d’urgenza (provvedimenti di quick – response), per:

  • la prevenzione di tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione eliminando ogni forma di pericolo;
  • l’immediata cessazione delle forme di abuso in corso;
  • evitare ogni possibile reiterazione della violazione,

operando eventualmente a supporto della vittima.

Tali misure possono essere adottate anche in attesa dell’intervento degli altri organi di giustizia e a prescindere dall’effettuazione dell’istruttoria relativa alla Segnalazione.

In ogni caso, i provvedimenti di quick-response rispettano il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni e qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

3) Istruttoria e accertamento della Segnalazione

L’obiettivo della fase di accertamento della Segnalazione è di procedere con le verifiche, le analisi e le valutazioni specifiche per riscontrare l’avvenuta violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding, nonché la commissione delle fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio; ciò ferme restando le eventuali indagini della Procura Federale e/o degli altri organi di giustizia ordinaria. Ove la Segnalazione sia effettuata con un grado di dettaglio non sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini dell’accertamento della fondatezza o meno della Segnalazione stessa, a condizione che il Segnalante non sia anonimo, i Riceventi la Segnalazione potranno interagire con lo stesso utilizzando modalità adeguate a mantenerne la riservatezza, al fine di acquisire elementi ulteriori e prima di archiviarla.

Nello svolgimento dell’istruttoria, i Riceventi hanno la facoltà di:

  • sentire eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
  • avvalersi dell’ausilio di altri soggetti interni o esterni all’Affiliata in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, a condizione che:
      • il coinvolgimento di tali soggetti sia strettamente necessario per svolgere una corretta analisi della Segnalazione e per valutarne la fondatezza o meno;
      • tali soggetti assumano un obbligo di riservatezza quantomeno pari a quello gravante sui Riceventi la Segnalazione;
      • tali soggetti siano messi a conoscenza unicamente delle informazioni contenute nella Segnalazione che sono strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività a loro richieste;
      • venga tenuta traccia scritta dei soggetti ulteriori coinvolti nel processo di analisi della Segnalazione e ne vengano documentate le attività

In ogni caso, tutte le attività istruttorie devono essere compiute in modo tale da garantire la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni, con l’obiettivo di sanzionare celermente ogni violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding.

I Riceventi la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l’obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione.  In tal caso, dovranno dichiarare l’esistenza del conflitto di interesse al Consiglio Direttivo della SINW che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l’applicazione delle relative sanzioni anche in applicazione della legge sulla Privacy.

4) Chiusura delle operazioni di gestione della segnalazione

AAll’esito della chiusura delle operazioni di analisi preliminare della Segnalazione, ovvero di istruttoria e accertamento della stessa, il Ricevente, ove ritenga che vi sia stata una violazione del Modello per la Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, attiva il procedimento sanzionatorio.

Conservazione della documentazione inerente alla Segnalazione

La SINW archivia la documentazione relativa alla Segnalazione con modalità atte a preservarla nel rispetto della Normativa Privacy e dei requisiti di riservatezza della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato.

SISTEMA SANZIONATORIO

Il Modello Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding possono considerarsi efficacemente implementati solo se includono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto delle misure indicate.

5.1 Violazioni sanzionabili

  1. Rappresenta illecito disciplinare e, pertanto, sanzionabile:
    1. qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;
    2. la violazione delle disposizioni contenute all’interno del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding;
    3. l’omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o prescrizione del MOC Safeguarding;
    4. l’ostacolo ai controlli e l’ingiustificato impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti incaricati dei controlli sulle procedure e sulle decisioni, incluso il Responsabile Safeguarding, e altre azioni finalizzate alla violazione o elusione del sistema di controllo, come la distruzione o l’alterazione della documentazione prescritta dal Modello per la Safeguarding.
    5. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta, così come prescritta per le situazioni specifiche di rischio;
    6. qualsiasi atto di Vittimizzazione Secondaria nei confronti di un Segnalante;
    7. eventuali abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede,

    Con specifico riferimento ai dirigenti, costituisce altresì illecito disciplinare:

    1. la mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l’omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze delle procedure e delle prescrizioni del Modello di Safeguarding;
    2. l’omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di “responsabile gerarchico”, sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello di Safeguarding da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell’ambito delle aree specifiche di rischio;

    l’omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello per la Safeguarding.

5.2 Il principio di proporzionalità

Nell’irrogazione della sanzione si dovrà rispettare il principio di proporzionalità della sanzione stessa, tenendo in considerazione la natura e la gravità della violazione, il numero di violazioni o qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico fisiche della vittima).

5.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I provvedimenti disciplinari dovranno essere comminati in ossequio a quanto previsto dalle procedure dell’Art. 7 della Legge 30 Maggio 1970, n. 300 (il c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile, oltre che nel rispetto delle procedure ivi stabilite.

Si rappresentano di seguito le sanzioni applicabili:

  • richiamo verbale;
  • ammonizione scritta;
  • multa di importo nei limiti di legge;
  • sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al massimo consentito dalle leggi applicabili;
  • licenziamento con preavviso;
  • licenziamento senza preavviso.

5.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti con contratto di lavoro subordinato

Qualora la violazione sia commessa da parte di dirigenti, si applicheranno, nei confronti degli stessi, le misure sanzionatorie in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a questi applicabile. Al dirigente potranno anche essere revocati gli incarichi, le procure o le deleghe eventualmente conferitegli.

5.5 Sanzioni nei confronti di altri soggetti

Nei confronti dei soggetti Destinatari del MOC Safeguarding che non sono legati alla SINW da un rapporto di lavoro di natura dipendente, , si applicheranno i rimedi contrattuali e giuridici azionabili.

Quantomeno per i contratti con terzi coinvolti in attività particolarmente a rischio (es. operatori sanitari), si dovrà prevedere apposita clausola risolutiva espressa per le violazioni del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, da considerarsi come fattispecie integranti un grave inadempimento contrattuale.

5.6 Violazioni da parte dei minori

Quando il soggetto autore dell’infrazione è un minore, prima di proporre la sanzione, quantomeno per le infrazioni più gravi, il Responsabile Safeguarding si confronta dapprima con il Consiglio Direttiva della SINW e se necessario per le violazioni più gravi anche con il con il presidio specifico dell’ASI.

6 ORGANIGRAMMA

CONSIGLIO DIRETTVO

  • Claudio Slomp (Presidente)
  • Fabio Moretti (vice Presidente)
  • Alessandra Magagnin (Segretaria e Tesoriere)
  • Mara Fullin (Consigliere)
  • Domenico Basso (Consigliere)

COMMISSIONE TECNICA

  • Daniele Frigerio (Direttore Tecnico)
  • Stefano Orsato (Vice Direttore Tecnico)
  • Gianfranco Cinel
  • Raffaele Forapani
  • Alessandra Magagnin

COMMISSIONE TECNICA

  • Daniele Frigerio (Direttore Tecnico)
  • Stefano Orsato (Vice Direttore Tecnico)
  • Gianfranco Cinel
  • Raffaele Forapani
  • Alessandra Magagnin

TEAM SEGRETERIA

  • Alessandra Magagnin (Coordinatrice)
  • Laura Mossetto
  • Claudia Tira
  • Paola Comper (Segretaria di Presidenza)

TEAM COMUNICAZIONE

  • Alessandra Cazzola
  • Mara Fullin
  • Mauro Scaglioni

TEAM PROGRAMMAZIONE

  • Alessandra Cazzola (Coordinatrice)
  • Daniela Bortolin
  • Mara Fullin

CONSULENTE ESTERNO

  • Rag. Alessandra Grestini

MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello per la Safeguarding deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del competente organo amministrativo della SINW, anche su proposta del responsabile Safeguarding, quando:

  • siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell’organizzazione o nell’attività della SINW;
  • siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione.

La SINW aggiorna il proprio Modello Safeguarding con cadenza almeno quadriennale e in ogni caso al verificarsi di mutamenti normativi e/o nella propria struttura organizzativa che abbiano impatto sul Modello Safeguarding, nonché ogni volta che sia necessario per recepire le nuove disposizioni di legge, della Giunta Nazionale del CONI, le eventuali modifiche e integrazioni ai Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding, le sue raccomandazioni, nonché le modifiche e integrazioni delle disposizioni della ASI.

In ogni caso la SINW deve fare una valutazione , sviluppando e attuando un piano di azione per risolvere eventuali criticità riscontrate.

Eventuali proposte di modifica al presente documento devono essere sottoposte e approvate dal Consiglio Direttivo della SINW.

8  DISPOSIZIONI FINALI

  1. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e al Codice Etico.
  2. Il presente Regolamento, approvato dal Consigli Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

(Modello Organizzativo di Gestione e Controllo in formato Pdf)